Affitti brevi, non soggetti a poteri prescrittivi e inibitori dei Comuni

La proprietà privata è inviolabile. “L’attività di locazione d’immmobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, non è soggetta a poteri prescrittivi e inibitori della pubblica amministrazione”. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, bocciando una sentenza del Tar della Lombardia. Una decisione accolta con entusiasmo dai proprietari di seconde case che hanno temuto che si inibisse loro l’esercizio di locazione turistica in diverse parti d’Italia. In particolare lì dove si è verificata una maggiore emergenza abitativa e il fenomeno dell’overbooking.

La sentenza del Consiglio di Stato 2928/2025 ha sottolineato che le locazioni turistiche non sono equiparabili alle strutture ricettive. Di conseguenza, i Comuni non possono “vietare l’esercizio della libertà contrattuale”, dei privati interessati a concludere contratti di locazione con finalità turistica.

“Il turismo si difende con il rispetto delle regole, non con restrizioni arbitrarie”, il commento giunto alle redazioni attraverso una nota della Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera.

“Il mercato si costruisce e si difende rispettando le regole e migliorandole insieme – prosegue la nota – non con divieti generalizzati o restrizioni che colpiscono chi già opera nella legalità. L’obiettivo è alzare gli standard di legalità e qualità per tutti”.

Per Fare, “il pronunciamento del Consiglio di Stato ha confermato che la proprietà privata è inviolabile e che l’attività di locazione turistica è legittima, purché svolta nel rispetto delle norme vigenti. In particolare, è stato annullato il provvedimento del Comune di Sirmione che imponeva restrizione alle locazioni turistiche con contratti brevi”.

“Una linea coerente anche con i provvedimenti messi in campo dal Ministero del Turismo, volti a contrastare l’abusivismo e a tutelare i gestori regolari, riconoscendo al contempo il valore economico e sociale di questo comparto”, si legge ancora nel comunicato.

“Per la prima volta – concludono da Fare – un provvedimento evidenzia in maniera chiara l’importanza di distinguere la non imprenditorialità di un’attività dalle attività imprenditoriali e soprattutto scrive a chiare lettere che la locazione turistica non è un’attività ricettiva soggetta unicamente alle leggi regionali, ma prima di tutto alla legge nazionale. Il vero turismo sostenibile – questa la conclusione – si costruisce così: con regole chiare, rispetto reciproco e tutela del diritto di fare impresa nel rispetto della comunità”.