
Per anni l’imposta di soggiorno è stata uno dei terreni più incerti e controversi per chi gestisce strutture ricettive in Italia. Un quadro normativo frammentato, interpretazioni divergenti e il timore di conseguenze sproporzionate hanno accompagnato l’operatività quotidiana di migliaia di host e operatori extralberghieri.
Ora arriva un chiarimento definitivo.
Con l’ordinanza n. 18169/2024, pubblicata il 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno posto un punto fermo: le controversie in materia di imposta di soggiorno appartengono alla giurisdizione tributaria e non a quella della Corte dei Conti.
Una pronuncia che non introduce nuovi obblighi, ma riordina in modo netto ruoli, responsabilità e adempimenti, incidendo direttamente sulla gestione amministrativa delle strutture ricettive.
Cosa stabilisce la Cassazione: il gestore è responsabile d’imposta
La Suprema Corte conferma il quadro normativo delineato dal legislatore a partire dal 2020, chiarendo che il gestore della struttura ricettiva non riveste la qualifica di agente contabile, ma opera esclusivamente come responsabile d’imposta.
Ne consegue che:
- il gestore non gestisce denaro pubblico in senso tecnico;
- non è soggetto al giudizio di conto;
- non risponde alla magistratura contabile per eventuali irregolarità nella riscossione.
Il rapporto con il Comune viene ricondotto in modo definitivo all’ambito tributario, superando l’assimilazione a una funzione di servizio pubblico che aveva alimentato contenziosi e incertezze applicative.
Addio al Modello 21: superata la duplicazione degli adempimenti
La decisione produce effetti immediati sul piano operativo.
Venendo meno la qualifica di agente contabile, cade l’obbligo di compilazione e trasmissione del Modello 21 (conto giudiziale), richiesto negli anni passati come rendicontazione alla Corte dei Conti.
Secondo la Cassazione, tale adempimento non trova più fondamento giuridico, anche perché duplicava informazioni già nella disponibilità dei Comuni attraverso i versamenti periodici dell’imposta.
Cosa cambia per gli host e cosa resta invariato
La pronuncia non elimina l’imposta di soggiorno né gli obblighi connessi alla sua gestione.
I gestori restano tenuti a:
- riscuotere l’imposta secondo i regolamenti comunali;
- versarla nei termini stabiliti;
- presentare la dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate;
- adempiere agli obblighi di conservazione e tracciabilità.
Cambia però il regime delle responsabilità: eventuali contestazioni seguiranno le regole del processo tributario, con strumenti di tutela coerenti con la natura dell’obbligazione e senza il rischio di procedimenti per danno erariale o ipotesi di peculato.
Cosa dice “Fare”
Soddisfazione viene espressa da Fare, la Federazione associazioni ricettività extralberghiera.
«La pronuncia delle Sezioni Unite mette fine a un lungo periodo di incertezza interpretativa – dichiara il presidente nazionale Elia Rosciano – Viene finalmente riconosciuto che il rapporto tra Comune e gestore è di natura tributaria e che gli adempimenti devono essere proporzionati e coerenti con questa qualificazione».
L’iter amministrativo dopo la sentenza
Fare invita gli operatori a continuare a rispettare puntualmente le scadenze fiscali ordinarie, nella consapevolezza che il nuovo quadro giurisprudenziale garantisce maggiore certezza del diritto.
In caso di contestazioni, il confronto avverrà ora davanti al giudice tributario, chiudendo definitivamente una stagione segnata da interpretazioni disomogenee e da un carico burocratico non più giustificato.