La nuova bozza del Decreto di legge sugli affitti brevi, inviata ieri alle organizzazioni interessate alle modifiche, ha creato non pochi mal di pancia: soddisfatta per metà Federalberghi, poco convinta l’Aigab, l’associazione italiana gestori affitti brevi. Riguardo poi agli extralberghieri [B&B, affittacamere, case vacanza ecc.] arriva oggi il parere di Fare, federazione nazionale che riunisce le associazioni di ricettività extralberghiera.
“Siamo solo parzialmente soddisfatti del testo del DDL che abbiamo ricevuto ieri dal Ministero del Turismo – dichiara la presidente Fare, Delia di Maio – in quanto ci sono ancora molti punti poco chiari che creano ulteriore confusione tra le normative già esistenti che regolano gli affitti brevi e alcune problematiche novità introdotte in questo, che al momento, non è ancora il testo definitivo”.
Nel testo è stato confermato il minimum stay di due notti [A di cui all’art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 dei comuni capoluoghi delle città metropolitane, non può avere una durata inferiore a due notti consecutive]; si impone il Cin [al fine di assicurare la tutela della concorrenza, della sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale], non si possono avere più di due immobili destinati alla locazione turistica soggetti a tassazione con cedolare secca, e chiunque conceda in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche è tenuto ad osservare gli obblighi riguardanti la prevenzione di incendi [ come stabiliti, rispettivamente: dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 per gli immobili abitativi con un numero di posti letto superiore a venticinque; dal titolo III del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili abitativi con capacità ricettiva pari o inferiore a venticinque posti letto. È fatto altresì obbligo di dotare ciascuna unità immobiliare concessa in locazione per finalità turistiche di dispositivi per la rilevazione del monossido di carbonio. È vietato concedere in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche prive dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti, stabiliti dalla normativa vigente, pena l’applicazione delle sanzioni ivi previste].
“Tra gli aspetti positivi – prosegue la presidente di Fare – c’è sicuramente il netto cambio di passo sulla motivazione principale che passa dallo spopolamento dei centri storici’ al combattere il fenomeno dell’abusivismo: cambiamento per nulla scontato dato il clamore mediatico suscitato dalle dichiarazioni dei mesi scorsi di alcuni Sindaci, e apprezziamo anche la scelta di individuare, stavolta in maniera dettagliata come da nostra richiesta, le aree precise in cui viene stabilito – dal Ministero e non dai Sindaci – l’obbligo del pernottamento minimo di due notti”.
“Nonostante ciò – conclude Di Maio – ci sono ancora molti aspetti che andrebbero chiariti e altri che a nostro avviso andrebbero eliminati. Andrebbe chiarito l’aspetto legato alle prestazioni accessorie, che potrebbero causare una sovrapposizione con altre categorie del settore extralberghiero, cosi come la inutile richiesta di una SCIA per chi loca in forma imprenditoriale non è chiara né attuabile, in questi termini, neanche la richiesta di adeguamento alla normativa antincendio, in quanto riferita all’applicabilità alle strutture ricettive, e le locazioni turistiche non lo sono. Secondo questo criterio tutti gli appartamenti destinati anche solo per un breve periodo alla locazione, con qualsiasi forma di contratto previsto dalle normative vigenti, devono essere adeguati a una normativa peculiare di strutture aperte al pubblico. Senza tenere conto poi delle problematiche legate agli improbabili adeguamenti di dimore storiche o vincolate. Riteniamo inoltre incoerente e inaccettabile il limite massimo di due appartamenti come criterio per definire l’imprenditorialità: non ha alcun razionale che chi affitta, magari solo due volte l’anno 3 appartamenti o addirittura 3 camere nella stessa unità immobiliare sia costretto ad aprire partita IVA. La proposta infatti, lacuna che già aveva la legge 178 del 2020 citata nel DDL, parla solo di appartamenti ma non di porzioni di immobili, e nemmeno di ville”.
Di seguito la bozza del Ddl inviata a valigiamo.it dal Ministero del Turismo
DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER FINALITA’
TURISTICHE
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge, al fine di fornire una disciplina uniforme a livello nazionale nonché di contrastare
il fenomeno dell’abusivismo nel settore, definisce i principi in materia di locazioni per finalità turistiche,
da intendersi applicabili anche:
a) al contratto di locazione breve previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) al contratto di locazione transitoria previsto dall’articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 434, di
durata inferiore a trenta giorni;
c) ad ogni altro contratto, comunque denominato, che abbia ad oggetto la concessione in godimento, per
finalità turistiche, di unità immobiliari ad uso abitativo;
d) per quanto compatibile, alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 53 dell’allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, per “locazione per finalità turistiche” si intende il contratto di locazione con scopo turistico avente
ad oggetto il godimento di un’unità immobiliare ad uso abitativo ubicata in un luogo diverso da quello
di residenza della parte conduttrice, stipulato direttamente da colui che la detiene legittimamente o
tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di una struttura con persone che dispongono di
unità immobiliari da locare.
2. Il contratto di locazione per finalità turistiche può eventualmente avere ad oggetto prestazioni
accessorie, quali la fornitura di biancheria e il servizio di pulizia dei locali.
3. A pena di nullità, il contratto di locazione per finalità turistiche avente ad oggetto uno o più immobili
ad uso abitativo situati nelle zone territoriali omogenee A di cui all’art. 2 del decreto interministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 dei comuni capoluoghi delle città metropolitane, non può avere una durata inferiore
a due notti consecutive.
4. Per i soli fini fiscali, resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dall’articolo 1, comma 595,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come di seguito modificato.
5. All’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “non più di quattro
appartamenti” sono sostituite dalle seguenti: “non più di due appartamenti”.
Articolo 3
(Codice identificativo nazionale)
1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza, della sicurezza del territorio e per contrastare forme
irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un
codice identificativo nazionale – CIN ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per
finalità turistiche, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore, ancorché già
munito di un codice identificativo regionale – CIR rilasciato dalla regione competente.
2. Sul soggetto che presenta l’istanza di cui al comma 1 gravano le responsabilità connesse alla locazione
e alla gestione dell’unità immobiliare, nei confronti della parte conduttrice, delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L’istanza deve essere corredata dell’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui ai
successivi articoli 4 e 5 della presente legge.
4. I CIN, che devono contenere anche l’indicazione del numero di posti letto disponibili secondo quanto
dichiarato nella relativa istanza, sostituiscono, ad ogni effetto, i codici identificativi regionali – CIR. I
CIR già assegnati conservano la propria validità fino al termine di novanta giorni successivi alla
pubblicazione della presente legge.
5. Secondo le modalità e i termini di cui ai precedenti commi 1 e 4, il Ministero del turismo assegna,
tramite apposita procedura automatizzata e previa presentazione in via telematica della relativa istanza,
un CIN alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, definite ai sensi delle normative regionali
vigenti.
6. A parziale modifica dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
a) il Ministero del turismo, a seguito dell’assegnazione del CIN, inserisce le unità immobiliari destinate
alle locazioni per finalità turistiche e le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere nella banca
dati nazionale istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo le modalità operative da
individuarsi con successivo decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
b) salvo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui alla precedente lettera a), sulle regioni e sulle
province autonome di Trento e Bolzano non gravano, ai fini dell’inserimento nella banca dati, ulteriori
obblighi di trasmissione di informazioni al Ministero del turismo.
7. La banca dati nazionale di cui al comma precedente è pubblica e liberamente consultabile sul sito
istituzionale del Ministero del turismo.
8. Chiunque propone o concede in locazione un’unità immobiliare ad uso abitativo per finalità turistiche,
anche in qualità di intermediario, è tenuto ad esporre il CIN all’ingresso dell’unità immobiliare e
all’ingresso dell’edificio, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato.
9. I soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci pubblicati nei
propri portali, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche ovvero della
struttura ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera, previa verifica di corrispondenza con le informazioni
riportate nella banca dati. È fatto divieto, in ogni caso, di pubblicare annunci privi di CIN.
Articolo 4
(Requisiti soggettivi del locatore per finalità turistiche)
Chiunque concede in locazione un’unità immobiliare ad uso abitativo per finalità turistiche deve essere
in possesso anche dei seguenti requisiti soggettivi:
a) non essere stato destinatario di un provvedimento definitivo applicativo di una delle misure di
prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti
non colposi, senza aver ottenuto la riabilitazione;
c) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza senza aver ottenuto la riabilitazione.
Articolo 5
(Requisiti degli immobili da destinare a locazione per finalità turistica)
1. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche è tenuto ad
osservare gli obblighi riguardanti la prevenzione di incendi, come stabiliti, rispettivamente:
a) dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 per gli immobili abitativi con un
numero di posti letto superiore a venticinque;
b) dal titolo III del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, e successive modifiche ed
integrazioni, per gli immobili abitativi con capacità ricettiva pari o inferiore a venticinque posti letto.
2. È fatto altresì obbligo di dotare ciascuna unità immobiliare concessa in locazione per finalità turistiche
di dispositivi per la rilevazione del monossido di carbonio.
3. È vietato concedere in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche prive dei
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti, stabiliti dalla normativa vigente, pena
l’applicazione delle sanzioni ivi previste.
Articolo 6
(Locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale)
1. Chiunque eserciti l’attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale, direttamente o
tramite società che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero di gestione di portali
telematici, è soggetto, anche ai fini fiscali, alla disciplina generale dell’imprenditore, nonché all’obbligo
di segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso
lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune del territorio in cui viene svolta l’attività,
pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00, fermo restando quanto
previsto dal comma 6 del predetto articolo 19.
2. L’attività si intende esercitata in forma imprenditoriale anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla presente legge.
Articolo 7
(Sanzioni e responsabilità)
1. La violazione degli obblighi riguardanti l’obbligatoria esposizione ed indicazione del CIN di cui al
precedente articolo 3, commi 8 e 9, è punita:
a) con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00;
b) con la sanzione accessoria dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare, che dovrà essere
applicata anche da parte dei gestori dei portali telematici eventualmente utilizzati.
2. Chiunque concede in locazione un immobile ad uso abitativo per finalità turistiche privo di CIN è
punito con la sanzione pecuniaria da euro 800,00 ad euro 8.000,00
3. È altresì punito con la sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 chiunque concede in
locazione per finalità turistiche per una durata inferiore a quella prevista dall’articolo 2, comma 3 uno o
più immobili ad uso abitativo situati nelle zone territoriali omogenee A di cui all’art. 2 del decreto
interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 dei comuni capoluoghi delle città metropolitane.
4. La responsabilità del pagamento dell’imposta di soggiorno come prevista dall’articolo 4, comma 5-ter
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
si estende anche ai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare e di gestione di portali
telematici qualora abbiano incassato il canone o il corrispettivo, ovvero siano intervenuti nel pagamento
dei predetti canoni o corrispettivi, in relazione ai contratti di locazione per finalità turistiche di cui alla
presente legge nonché ai contratti di albergo, alloggio, o comunque diversamente denominati, conclusi
con le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
5. Le funzioni di controllo e l’applicazione delle sanzioni sono esercitate dai comuni, attraverso gli organi
di polizia locale, e dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ciascuno nell’ambito delle rispettive
competenze.
Articolo 8
(Oneri)
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica