Arriva poco dopo le 18, nelle email delle redazioni, l’ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rivolta alle strutture ricettive all’aperto le cui attività risultano sospese: camping e villaggi turistici.
Previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti sia nei locali aziendali che nelle aree scoperte annesse, funzionali all’esercizio dell’attività ricettiva, senza esecuzione di modifiche o nuove opere.
Come è ovvio, c’è l’obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro, stabilita dal Dpcm del 10/04/2020.
L’ordinanza produce effetti fino alla data del 3 maggio 2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal Dpcm 10 aprile 2020.
Qui il testo completo dell’ordinanza
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
N. 212 del Registro
OGGETTO: D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”. Art. 2 comma 12 – Disposizioni applicative sul territorio regionale
pugliese nel settore turistico delle strutture ricettive all’aperto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO
- l’art. 32 della Costituzione;
VISTO - lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO - l’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali;
VISTA - la Legge Regionale del 10 aprile 1999 n. 11, recante “Disciplina delle strutture
ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della L. 17 maggio 1983 n.217, delle attività turistiche ad
uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di
lucro” e ss.mm.ii;
RICHIAMATO - il Titolo II della medesima legge regionale che detta disposizioni in
materia di “Strutture ricettive all’aria aperta”, e in particolare gli artt. 15, 17 e 19,
relativi alla disciplina dei villaggi turistici e dei campeggi;
VISTA - altresì, la Legge Regionale n. 42/2013 recante “Disciplina dell’agriturismo”;
VISTA - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTO - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare
l’emergenza con efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020;
PRESO ATTO - che, dalla data di efficacia delle disposizioni del predetto decreto,
cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020.
RICHIAMATO - in particolare, l’art.2 co.12 del medesimo decreto ai sensi del quale
“…per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto,
l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo
svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione,
gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”;
RITENUTO - in relazione alle previsioni del medesimo art.2 comma 12 del citato
decreto, con riferimento alle strutture ricettive all’aperto, le cui attività risultano
sospese ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, di specificare le attività ammesse non
solo nei locali aziendali ma anche nelle aree scoperte annesse, funzionali
all’esercizio dell’attività ricettiva;
RAVVISATA - la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di manutenzione,
sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle succitate strutture ricettive
all’aperto al fine di consentire la ripresa dell’operatività di un settore strategico per
l’economia della Regione Puglia, caratterizzata da una storica e consolidata
vocazione turistica;
SENTITO - l’Assessore all’Industria turistica e culturale, sulla base dell’istruttoria
compiuta dalla competente Sezione Turismo;
emana la seguente
O R D I N A N Z A - Art. 1
Per tutte le strutture ricettive all’aperto, disciplinate dagli artt. 15, 17 e 19 della l.r.
11/1999 e ss.mm.ii. e le strutture ricettive di cui alla l.r. 42/2013, allocate sul
territorio della Regione Puglia, le cui attività risultano sospese, previa
comunicazione al Prefetto è ammesso l’accesso da parte dei titolari, di personale
dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di
manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti sia nei locali
aziendali che nelle aree scoperte annesse, funzionali all’esercizio dell’attività
ricettiva, senza esecuzione di modifiche o nuove opere.
È fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione
del contagio negli ambienti di lavoro, stabilita dal D.P.C.M. del 10/04/2020. - Art. 2
La presente ordinanza produce effetti fino alla data del 3 maggio 2020, termine di
efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 2020. Sarà pubblicata sul BURP,
nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente
della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni
della Puglia. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
giorni centoventi.
Bari, addì 21 aprile 2020
Michele Emiliano