Turismo, in Puglia legge sugli affitti brevi contro l’overtourism

La Regione Puglia accelera sulla regolamentazione delle locazioni turistiche e degli affitti brevi. La giunta regionale ha approvato oggi, 19 maggio 2026, il nuovo disegno di legge “Disposizioni in materia di locazioni turistiche”, che punta a fornire ai Comuni pugliesi strumenti concreti per governare il fenomeno dell’overtourism e tutelare la residenzialità nei territori a maggiore pressione turistica.

Il provvedimento modifica la legge regionale n. 49 del 2017 e introduce una disciplina organica dedicata alle nuove locazioni turistiche, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra sviluppo turistico, tutela del patrimonio culturale e disponibilità di abitazioni per i residenti.

Negli ultimi anni il mercato degli affitti brevi in Puglia ha registrato una crescita costante, favorita soprattutto dalle piattaforme digitali dedicate agli alloggi turistici. Secondo i dati della banca dati regionale, nel 2025 risultano attivi 44.883 immobili destinati alla locazione turistica. Un comparto che rappresenta il 18,7% degli arrivi e il 17,1% delle presenze turistiche complessive, con incrementi rispettivamente del 27,7% e del 24,8% rispetto al 2024.

Una crescita che, se da un lato ha sostenuto l’economia locale e contribuito alla rigenerazione urbana di molte destinazioni pugliesi, dall’altro ha inciso sulla disponibilità di case per i residenti e sugli equilibri socio-economici dei centri storici e delle località più visitate.

Con il nuovo disegno di legge, la Regione punta quindi a offrire ai Comuni ad alta densità turistica e ai Comuni capoluogo la possibilità di regolare le nuove aperture di alloggi destinati agli affitti brevi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. L’obiettivo dichiarato è evitare che il turismo, da risorsa economica, si trasformi in un fattore di pressione critica per il tessuto urbano e sociale.

“Non c’è alcuna logica punitiva nei confronti del turismo – ha spiegato il presidente della Regione Antonio Decaro –. Il turismo resta una leva fondamentale di crescita economica e sviluppo territoriale, ma è necessario preservare la dimensione autentica delle comunità locali, soprattutto nei centri a maggiore vocazione turistica”.

Secondo la Regione, il rischio è che la progressiva trasformazione degli immobili residenziali in alloggi turistici possa portare all’espulsione dei residenti dai centri storici, impoverendo proprio quell’identità territoriale che rappresenta uno dei principali fattori attrattivi della destinazione.

Il disegno di legge mira inoltre a favorire una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici sul territorio regionale, incentivando lo sviluppo dell’ospitalità anche nei Comuni delle aree interne, dove esistono ancora ampi margini di crescita turistica e sociale.

Per la Regione Puglia, il nuovo quadro normativo rappresenta quindi uno strumento di riequilibrio territoriale e di gestione sostenibile del turismo, in una fase in cui il fenomeno degli affitti brevi è sempre più centrale nel dibattito nazionale sul futuro delle destinazioni turistiche italiane.

La sintesi dei nove articoli su cui si articola il disegno di legge:

Nell’articolo 1 sono descritte le finalità e l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di locazioni turisticheSi intendono per “locazioni turistiche” quelle riguardanti le singole unità immobiliari residenziali da destinare sia alle locazioni per esclusiva finalità turistica sia alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).

L’articolo 2 stabilisce che i Comuni possono, nell’esercizio della potestà regolamentare loro riconosciuta dall’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, individuare, all’interno del loro territorio, specifiche zone o aree omogenee e definire, per ciascuna di esse, criteri e limiti puntuali allo svolgimento di nuove attività di locazione turistica, ivi compresa la possibilità di fissare limiti numerici massimi a tale attività. Nell’adottare il regolamento il Comune dovrà inoltre prevedere un regime transitorio tenendo conto delle unità immobiliari che sono già utilizzate, in conformità alla normativa vigente, a locazioni turistiche.

I successivi articoli 3, 4 e 5, al cui interno sono confluite le disposizioni attualmente contenute nei commi 5-11 dell’art. 10 bis della l.r. 49/2017 prevedono rispettivamente:  l’obbligo di segnalazione certificata di inizio dell’attività di locazione turistica svolta in forma imprenditoriale e delle successive variazioni di dati o dell’eventuale sospensione e cessazione dell’attività, con relativi termini di comunicazione al SUAP, e la presunzione di imprenditorialità dell’attività nell’ipotesi di destinazione a locazione turistica di più di due appartamenti conformemente alla normativa nazionale (articolo 3); l’obbligo di comunicazione di inizio dell’attività di locazione turistica svolta in forma non imprenditoriale e delle successive variazioni di dati o dell’eventuale sospensione e cessazione dell’attività, con relativi termini di comunicazione al SUAP (articolo 4); le disposizioni applicabili alle attività di locazione turistica in qualunque forma esercitate (articolo 5).

Gli articoli 6 e 7 intervengono in modo organico sugli articoli 10 ter e 10 quater della legge regionale n. 49/2017, introducendo consiste nell’introduzione della rubrica e nella soppressione, all’interno comma 2, di una proposizione riferita al Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13 ter del d.l. 145/2023. 

Dopo l’abrogazione espressa delle disposizioni legislative elencate nell’articolo 8, lo schema di disegno di legge si chiude con l’articolo 9 recante la clausola di non onerosità finanziaria.